dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio; sulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 4/5 luglio 1994 ha così pronunciato: “1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione al PE n. __________ di data 3.12.1993 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria. 2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità”.