{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00082_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6962&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75e816f744b1d010c2af2061a024324f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00082"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00082"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:11", "Checksum": "30417c704af1fe676fdb21c3ee740b7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00082\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.\na) Dai contratti del 25 aprile 1989 e del 18 settembre 1990 (doc. D e E) si evince che la __________ ha concesso all’escussa un limite di credito in conto corrente di Fr. 2’000’000.-- poi ridotto a Fr. 1’900’000.--. Il credito poteva essere disdetto da ambo le parti in qualsiasi momento, previo preavviso di sei settimane.\nLa questione che si pone in concreto è quella a sapere se un contratto di concessione di un limite di credito in conto corrente, firmato dalla debitrice, possa costituire, unitamente a degli estratti conto non firmati, un valido riconoscimento di debito per il saldo passivo del conto.\nL’approvazione tacita di una serie di estratti di conto corrente, anche se combinata con i contratti di concessione di un limite di credito sottoscritti dalla debitrice, non costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per il saldo passivo del conto (DTF 106 III 97-100).\nInfatti unici documenti firmati dal debitore sono i contratti di concessione di un limite di credito (doc. D e E) da cui l’ammontare del debito posto in esecuzione non è determinabile: è di tutta evidenza che il saldo del conto corrente (Fr. 300’749.-- al 30 giugno 1993, stando a quanto afferma la Banca) non era determinabile al momento della stipulazione dei contratti di concessione di un limite di credito. Di conseguenza i doc. D, E, F e G non costituiscono per la Banca un riconoscimento di debito firmato dal debitore, sulla base del quale sia possibile determinare la somma di denaro dovuta in connessione al rapporto di conto corrente (cfr. DTF 106 III 100).\n4. La procedente fonda la sua pretesa pure sulla dichiarazione 21 dicembre 1992 (doc. M), con la quale __________ ha riconosciuto un debito al 31.12.1992 nei confronti della __________ di Fr. 518’000.-- oltre accessori e ha proposto di saldare il debito in sei rate mensili con il primo versamento entro il 31 gennaio 1993 e il saldo entro il 30 giugno 1993.\nDallo scritto doc. M emerge che __________ si è riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice nei confronti della procedente dell’importo di Fr. 518’000.--.\nLa dichiarazione 21 dicembre 1992 vista anche nel contesto dei doc. A, D, E, G e H, costituisce dunque un riconoscimento di debito dell’escussa nel senso inteso al considerando 1 per l’importo di Fr. 297'401.95 oltre accessori, importo sensibilmente inferiore a quanto riconosciuto con il doc. M, tenuto altresì conto della decurtazione del quantum operata dalla creditrice nell'istanza di rigetto e di cui la Pretore non si è avveduta.\nDi conseguenza va rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta __________ al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio del 3/9 dicembre 1993 limitatamente però a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % (doc. E) dal 1. gennaio 1994, così come richiesto dalla procedente nell’istanza di rigetto dell’opposizione. In questo senso va pertanto riformata la sentenza del Pretore, a prescindere dalle censure dell'escussa, avuto riguardo al principio dell'indagine d'ufficio sulla qualitâ di riconoscimento di debito.\n5. L'appello 18 luglio 1994 __________ va quindi parzialmente accolto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 TarLEF) pressochè totale dell'escussa.\nPer questi motivi,\nrichiamato l'art. 82 cpv. 1 LEF\nPRONUNCIA\n1. L'appello 18 luglio 1994 __________ è parzialmente accolto.\n2. Di conseguenza la sentenza 4/5 luglio 1994 della Pretore di Mendrisio Nord è così riformata:\n“1. L’istanza 5 aprile 1994 __________ è accolta e, di conseguenza, l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % dal 1. gennaio 1994.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta che rifonderà alla controparte fr. 1'000.-- a titolo di indenità\".\n3. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.- d’indennità.\"\n4. Intimazione a: - __________\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}