{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00082_1995-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6962&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=69&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75e816f744b1d010c2af2061a024324f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00082"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00082"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:11", "Checksum": "30417c704af1fe676fdb21c3ee740b7e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.1995 14.1995.00082\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ rappr. dall'avv. __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio;\nsulla quale istanza la Pretore di Mendrisio Nord con sentenza 4/5 luglio 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e, di conseguenza, l'opposizione al PE n. __________ di data 3.12.1993 dell’UEF di Mendrisio è respinta in via provvisoria.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 80.-- e le spese, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- a titolo di indennità”.\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 18 luglio 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 8 agosto 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 18 luglio 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 3/ 9 dicembre 1993 dell’UEF di Mendrisio __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 299’061.40 oltre interessi all’8.50 % dal 1. ottobre 1993, indicando quale titolo di credito: “Concessione fido”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al pretore, limitatamente all’importo di Fr. 297’401.95 oltre interessi all’8.5 % dal 1.1.1994.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su due contratti di concessione di un limite di credito in conto corrente del 25 aprile 1989 rispett. del 18 settembre 1990 fino a concorrenza di Fr. 2’000’000.-- rispett. Fr. 1’900’000.-- (doc. D e E), stipulati dall’escussa e dalla ____________________ che ha poi ceduto con effetto dal 30 giugno 1993 il credito vantato contro __________ (doc. A).\nLa procedente produce pure vari estratti conto, ordini di bonifico e avvisi di addebito relativi ai movimenti contabili avvenuti sul conto corrente in questione nonché uno scritto 21 dicembre 1992 dell’escussa nel quale essa propone un piano di rimborso della linea di credito (doc. M). La serie di estratti conto prodotti dalla Banca copre il periodo dall’8 maggio 1989 (saldo a suo favore Fr. 766’677.--) al 30 giugno 1993 (saldo a suo favore Fr. 300’749.--). Nessun estratto conto risulta espressamente riconosciuto da __________.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha postulato la reiezione dell’istanza asseverando che tra le società del gruppo __________ e varie banche loro creditrici è stata stipulata una convenzione di moratoria datata 27 aprile 1994, secondo la quale le banche firmatarie “hanno accettato di dilazionare l’esigibilità di ogni loro credito, compresi gli interessi crescenti, fino a fine ottobre 1994 allo scopo di ridare fiato alla ditta permettendole di ritrovare una situazione di stabilità”.\nD. Con sentenza 4/5 luglio 1994 la Pretore di Mendrisio Nord ha accolto l’istanza sulla base dei doc. D e E, asseverando che le obiezioni sollevate dalla convenuta all’udienza non concernono la “procedura esecutiva in oggetto, per cui le stesse non possono essere tenute in considerazione in questa sede”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa argomentando che “la concessione di un limite di credito non vuole dire riconoscimento di debito ai sensi degli art. 82 s. LEF in quanto il limite di credito può rimanere inutilizzato oppure essere rimborsato”. Sebbene la __________ abbia fatto una certa utilizzazione dei limiti di credito ottenuti l’utilizzazione “è confusa, non scaturisce da un riconoscimento scritto di debito e deve semmai essere fatta valere in un procedimento di merito”.\nA mente della recorrente il doc. M da essa redatto, non costituisce valido titolo di rigetto: esso prevede infatti che al 30 giugno 1993 sarebbe stato saldato il debito verso l’intimata ma nel periodo di sei mesi trascorso sino all’intimazione del PE mai l’appellata ha contestato il rimborso previsto nel doc. M. “Inoltre persino il precetto non si rapporta a qualcuna delle cifre menzionate sul doc. M”.\nF. Con osservazioni 8 agosto 1994 la procedente ha postulato la reiezione del gravame adducendo che la debitrice non contesta il credito della banca per quanto concerne l’importo. Per l’appellata “la conferma della linea di credito di cui al doc. D e E costituisce in ogni caso valido titolo, così come la proposta di rimborso di cui al doc. M”. Proponendo il piano di rimborso di cui al doc. M la debitrice ha ammesso incontestabilmente di dovere l’importo posto in esecuzione, ritenuto che il doc. M si riferisce nel suo insieme ad un importo complessivo ben superiore a quello posto in esecuzione.\nConsiderato\nin diritto\n"}