N risulterebbe che sono stati eseguiti dei pagamenti a fronte delle fatture evidenziate, mentre parte almeno delle fatture riportate quali pagate risultano ancora scoperte nel doc. O. Titoli di rigetto ex art. 82 LEF possono essere solo “documenti sottoscritti dal debitore escusso o dal suo rappresentante”, atteso che “la firma di un rappresentante giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo se i poteri di rappresentanza sono documentati per iscritto”. Nel caso di specie i fogli di trasmissione dei doc. M e N sono stati firmati “__________ ” che “non dispone di alcun potere, di alcuna autonomia e nemmeno era alle dipendenze dell’appellante”.