111’128.55. D. Con sentenza 15/26 settembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Per la giudice di prime cure “la persona che ha sottoscritto i doc. M e N era senz’altro preposta a gestire gli affari correnti della convenuta: pertanto la sua firma vincola l’escussa ex art. 462 cpv. 1 CO senza che necessiti che detenga il diritto di firma secondo gli statuti”.