dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/26 settembre 1994 ha così pronunciato: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ è respinta in via provvisoria per Fr. 111’128.55 oltre interessi al 5 % dal 31 aprile 1993. 2. La tassa di giudizio in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.