{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00081_1995-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6972&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9edfc845eefe5b29e34da4a5182b2878"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00081"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.00081"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:14", "Checksum": "680316f2e96e9ba7f539dd73160d2223", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.00081\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer quanto riguarda i due pagamenti di Fr. 25’000.-- figuranti nell’estratto conto di cui al doc. N, __________ rileva che a seguito del fax 18 novembre 1993 (doc. N), con cui la debitrice chiedeva di assegnare i due pagamenti a certe fatture, “__________ reagiva con i due fax di cui ai doc. P e Q, stabilendo che i pagamenti andavano assegnati alle fatture n. __________ e __________ cosa che veniva confermata dalla debitrice con fax 29 novembre 1993 (doc. M, dove le due fatture non figurano più nell’estratto conto)”. E’ pertanto pacifico che i pagamenti eseguiti e menzionati al doc. N non hanno nulla a che vedere con le fatture di cui al doc. O che sono a tuttora interamente impagate.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).\nb) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op.cit. in Rep 1989 p. 331 con riferimenti).\nc) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell’escusso vincola quest’ultimo solo se vi è alternativamente:\n- procura scritta;\n- ammissione esplicita in documenti;\n- ammissione esplicita all’udienza.\nAtti concludenti non sono sufficienti (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).\n2.\na) Quale riconoscimento di debito la procedente ha prodotto due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29 novembre 1993 (doc. M), inviati dall’escussa alla procedente e dai quali risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.\n__________ ha poi prodotto quali ulteriori riconoscimenti di debito, sub doc. I e T rispett. S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993, con i quali l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture ancora scoperte assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- rispett. Fr. 290’000.--.\nb) L’escussa ha eccepito la mancanza di legittimazione a rappresentarla di colei che ha sottoscritto i doc. M e N, certa __________, asseverando che la società può essere impegnata soltanto dalle persone iscritte a Registro di commercio. __________ ha pure asseverato che neppure i doc. I-T rispett. S-L possono vincolarla, perché sottoscritti “unicamente dal sig. __________ che non può vincolare singolarmente la ditta poiché ha diritto di firma a due”.\nA sostegno della sua tesi l’escussa ha prodotto l’estratto del Registro di commercio dal quale non risulta che colei che ha sottoscritto i doc. M e N avesse diritto di firma per la società. Dall’estratto doc. 1 si evince pure che dal 19 luglio __________ disponeva unicamente di un diritto di firma a due.\nIn sede di contraddittorio l’appellante ha esplicitamente negato un rapporto di rappresentanza di colei che ha sottoscritto i doc. M e N e di __________.\nI doc. M, N, I-T e S-L, firmati da persone non esplicitamente autorizzate a rappresentare __________, non possono quindi costituire riconoscimento di debito ex 82 LEF. Il rigetto dell’opposizione è infatti retto dalle rigide esigenze della procedura sommaria, che permette al creditore di evitare la procedura ordinaria e di ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione qualora egli disponga di un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, o se del caso da un suo rappresentante in grado di vincolarlo sulla base di una procura scritta, dall’ammissione esplicita in documenti oppure dall’ammissione esplicita all’udienza (cfr. DTF 112 III 88).\nMancando pertanto un valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF, l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione va respinta e il pronunciato della giudice di prime cure in tal senso riformato.\n3. L'appello 7 ottobre 1994 di __________ va quindi accolto.\nTassa e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 cpv. 1 TarLEF).\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 LEF\npronuncia\nI. L'appello 7 ottobre 1994 __________, è accolto.\nDi conseguenza la sentenza 15/26 settembre 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata:\n\"1. L'istanza 1. luglio 1994 della __________, è respinta.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico di __________ che rifonderà a __________ Fr. 600.-- di indennità.”\nII. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 900.-- a titolo di indennità.\nIII. Intimazione:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}