{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00081_1995-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6972&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9edfc845eefe5b29e34da4a5182b2878"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00081"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.00081"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:27", "Checksum": "d3bc830bfde1fc1d4820a641a1ad2c8f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.05.1995 14.1995.00081\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n29 maggio 1995\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. luglio 1994 dalla\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dall'avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15/26 settembre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al PE __________ è respinta in via provvisoria per Fr. 111’128.55 oltre interessi al 5 % dal 31 aprile 1993.\n2. La tassa di giudizio in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 7 ottobre 1994 ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione dell’istanza;\nmentre con osservazioni 14 novembre 1994 l’appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 7 ottobre 1994 di __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ del 22/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 135’235.45 oltre interessi al 5 % dal 31 aprile 1993, indicando quale titolo di credito: “Nos factures impayées du 31.3.1993 au 31.5.1994”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la propria pretesa su due estratti conto datati 18 novembre 1993 (doc. N) rispettivamente 29 novembre 1993 (doc. M) inviati dall’escussa alla procedente e dai quali risulta una posizione debitoria di __________ di complessivi Fr. 184’035.85.\nLa procedente produce inoltre sub doc. I e T rispett. S e L due scritti datati 28 gennaio 1993 rispett. 23 aprile 1993 nei quali l’escussa aveva proposto a __________ un piano di pagamento delle fatture ancora scoperte, assommanti a complessivi Fr. 398’564.-- il 28 gennaio 1993 e Fr. 290’000.-- il 23 aprile 1993.\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che agli atti non vi sarebbe riconoscimento di debito perché i “doc. M, N, O, P e Q costituiscono un’indicazione contabile sottoscritta da persona che non impegna la società” e perché i doc. I-L e S-L “sono sottoscritti unicamente dal sig. __________, che non può vincolare singolarmente la ditta”.\nL’istante riduce l’importo per cui è chiesto il rigetto dell’opposizione a Fr. 111’128.55.\nD. Con sentenza 15/26 settembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.\nPer la giudice di prime cure “la persona che ha sottoscritto i doc. M e N era senz’altro preposta a gestire gli affari correnti della convenuta: pertanto la sua firma vincola l’escussa ex art. 462 cpv. 1 CO senza che necessiti che detenga il diritto di firma secondo gli statuti”.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che il PE indica quale titolo di credito “fatture impagate dal 31.3.1993 al 31.5.1994” e che quindi lo stesso tenore del PE permette “di rilevare come non possa trattarsi di tutte le fatture emesse durante tale periodo, bensì di parte di esse”.\nL’appellante assevera che nel PE non sono indicate nel dettaglio le fatture e che l’importo in esecuzione è desumibile “dal solo doc. O, che non rispecchia pienamente i doc. M e N”.\nI doc. M e N “sono costituiti da un estratto conto non firmato con delle aggiunte manoscritte e da un foglio di trasmissione fax che non riporta importi né indica impegni di pagamento”. Inoltre essi sarebbero firmati “da persona che non ha nessun potere di rappresentanza e che nemmeno si trova alle dipendenze della parte appellante”.\nA mente dell’appellante dal doc. N risulterebbe che sono stati eseguiti dei pagamenti a fronte delle fatture evidenziate, mentre parte almeno delle fatture riportate quali pagate risultano ancora scoperte nel doc. O.\nTitoli di rigetto ex art. 82 LEF possono essere solo “documenti sottoscritti dal debitore escusso o dal suo rappresentante”, atteso che “la firma di un rappresentante giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo se i poteri di rappresentanza sono documentati per iscritto”. Nel caso di specie i fogli di trasmissione dei doc. M e N sono stati firmati “__________ ” che “non dispone di alcun potere, di alcuna autonomia e nemmeno era alle dipendenze dell’appellante”.\nAbbondanzialmente l’appellante contesta la corrispondenza tra i titoli di credito posti in esecuzione e quelli fatti valere in sede di rigetto.\nF. Con osservazioni 10 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “il titolo di credito indicato nel PE combacia perfettamente con la lista di fatture (datate 31.3.1993-31.5.1994) rimaste a tutt’oggi interamente impagate, di cui al doc. O”, sebbene l’istante abbia limitato l’istanza di rigetto dell’opposizione alle fatture emesse dal 31.3.1993 al 20.8.1993 (per un totale di Fr. 111’128.55).\nA mente dell’appellata “è fuori da ogni possibile dubbio che la firma apposta da __________ sulla prima pagina dei due fax si riferisca all’estratto conto di cui alla seconda pagina”, perché il testo della prima pagina fa esplicito riferimento all’estratto conto allegato e perché le date della prima e della seconda pagina coincidono”."}