L’appello 30 agosto 1994 __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 24/25 agosto 1994 della Pretore di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 20 giugno 1994 __________ è respinta. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 400.-- di indennità.” II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico __________ che rifonderà a __________ Fr. 800.-- di indennità. III. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria