Pur avverandosi l’appello fondato già per i sovraesposti motivi, è tuttavia opportuno rilevare, in via abbondanziale, che anche nell’ipotesi in cui agli atti vi fosse il solo doc. B, la conclusione non muterebbe: la formulazione ambigua, se presa a sé stante, “l’affidamento risulta assistito da una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in I rango la suddetta proprietà”, non potrebbe essere interpretata, per il principio in dubio contra stipulatorem (cfr. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar 1986, n. 109 ad art. 1 CO e rif. ivi), se non nel senso inteso dall’escusso, ossia che la cartella ipotecaria è stata data in pegno manuale e non in proprietà. 2.