Gli elementi essenziali del contratto sono, oltre la dichiarazione del costituente di volere creare il diritto di pegno, la descrizione dell’oggetto del credito garantito (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol. III, n. 3084, 3096 e 3096, p. 327 e 332 con rif. ivi). f) L’escusso ha sostenuto di aver trasferito la cartella ipotecaria alla banca quale pegno manuale e non in proprietà. Egli avrebbe infatti consegnato la cartavalore alla procedente quale pegno manuale al momento della concessione del credito di costruzione di cui al doc.