La Pretore quindi “non poteva e non doveva accordare il rigetto dell’opposizione nel contesto di una procedura esecutiva promossa in via di realizzazione del pegno immobiliare, ritenendo quale titolo di credito atti diversi dalla cartella ipotecaria che grava il fondo di cui si chiede la realizzazione”. La banca non sarebbe inoltre legittimata a chiedere la realizzazione del fondo gravato dalla cartella ipotecaria doc. C non avendo mai acquistato la proprietà del titolo. La banca avrebbe dovuto dimostrare che al momento della conversione del credito di costruzione in mutuo ipotecario, essa acquistò anche la proprietà del titolo doc. C, cosa che non avrebbe “nemmeno affermato in causa”.