In concreto “il titolo di credito invocato dalla banca istante nel PE, nonché in sede di rigetto dell’opposizione e ritenuto dalla Pretore nel giudizio impugnato per accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione non è la cartella ipotecaria” ma “é quello costituito dai documenti A e B”. La Pretore quindi “non poteva e non doveva accordare il rigetto dell’opposizione nel contesto di una procedura esecutiva promossa in via di realizzazione del pegno immobiliare, ritenendo quale titolo di credito atti diversi dalla cartella ipotecaria che grava il fondo di cui si chiede la realizzazione”.