Nella domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare va indicato quale titolo di credito la cartella ipotecaria, ritenuto che il debito in essa incorporato deve essere disdetto”. In concreto “il titolo di credito invocato dalla banca istante nel PE, nonché in sede di rigetto dell’opposizione e ritenuto dalla Pretore nel giudizio impugnato per accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione non è la cartella ipotecaria” ma “é quello costituito dai documenti A e B”.