Con sentenza 24/25 agosto 1994 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF”. La giudice di prime cure rileva “che il contratto di credito di costruzione menziona quale garanzia la costituzione in pegno di una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in I rango il mapp. n. __________ del Comune di __________ mentre nel contratto di mutuo ipotecario l’affidamento risulta assistito da una cartella ipotecaria al portatore gravante la suddetta proprietà, in nostre mani”.