La cartavalore fu infatti consegnata in pegno manuale con la concessione del credito di costruzione. “In seguito, quando quel credito di costruzione fu convertito in mutuo ipotecario, la banca continuò a detenere la cartella ipotecaria semplicemente in pegno” e non in proprietà. __________ contesta pure di essere debitore della procedente. L’istante riduce il credito per il quale è richiesto il rigetto dell’opposizione all’importo capitale di Fr. 288’000.-- oltre agli accessori. D. Con sentenza 24/25 agosto 1994 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF”.