dall'avv. __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/21 giugno 1993 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24/25 agosto 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è limitatamente ammessa, di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in via provvisoria per Fr. 318’975.-- oltre interessi del 6.5 % su Fr. 288’000.-- dal 21 gennaio 1993. 2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.