{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00080_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6975&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84dd520238efc78ea0814b6ebd9b3dd8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00080"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:33", "Checksum": "9148d739c1f68691f8e943c2366f7569", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) L’escusso reputa che __________ abbia sbagliato procedura promuovendo un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, allorquando la cartella ipotecaria doc. C invocata sarebbe stata in suo possesso a titolo di pegno manuale.\nb) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno immobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nc) Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nd) L’escusso che voglia contestare la specie di esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto esecutivo (Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai insanabile (cfr. Kurt Amonn, op. cit., § 33 n. 12 p. 267; DTF 105 III 64).\nNel caso in esame l’escusso ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno immobiliare preteso dalla creditrice. L’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).\ne) Ex art. 842 CC la cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. Ex art. 869 CC per la trasmissione del credito portato da una cartella ipotecaria occorre sempre la consegna del titolo all’acquirente. La cartella ipotecaria può essere nominativa o al portatore. Ex art. 967 cpv. 1 CO il trasferimento del titolo di credito, allo scopo sia di trasmettere la proprietà sia di gravarlo d’un diritto reale limitato, esige in tutti i casi la traslazione del possesso del titolo. La giurisprudenza ammette anche il trasferimento in pegno di una cartella ipotecaria che avviene pure con il trasferimento del titolo al creditore pignoratizio (cfr. DTF 115 II 151). La validità del contratto di pegno manuale non è subordinata al rispetto di una forma particolare. Gli elementi essenziali del contratto sono, oltre la dichiarazione del costituente di volere creare il diritto di pegno, la descrizione dell’oggetto del credito garantito (cfr. Steinauer, Les droits réels, Berna 1992, vol. III, n. 3084, 3096 e 3096, p. 327 e 332 con rif. ivi).\nf) L’escusso ha sostenuto di aver trasferito la cartella ipotecaria alla banca quale pegno manuale e non in proprietà. Egli avrebbe infatti consegnato la cartavalore alla procedente quale pegno manuale al momento della concessione del credito di costruzione di cui al doc. A e, anche quando quel credito fu convertito in mutuo ipotecario, la banca avrebbe continuato a detenere la cartella ipotecaria semplicemente in pegno.\nCon contratto 9 maggio 1988 (doc. A) la __________ ha concesso a __________ un credito di costruzione di Fr. 300’000.--. Nel doc. A le parti hanno pattuito la consegna alla banca della nota cartella ipotecaria in pegno manuale (“la nostra facilitazione sarà garantita dalla costituzione in pegno di una cartella ipotecaria al portatore”). In seguito, con il contratto di mutuo del 27 giugno 1989 (doc. B), la banca ha consolidato il credito di costruzione di cui al doc. A concedendo all’escusso un mutuo ipotecario di pari importo. Nel contratto di mutuo ipotecario doc. B è stato previsto che “l’affidamento risulta assistito da una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in I rango” il mappale n. __________ del Comune di __________\nDal contratto di mutuo ipotecario non solo non emerge indicazione alcuna che con la conversione dell’iniziale credito di costruzione in mutuo ipotecario la banca ha acquisito la proprietà della cartavalore, ma anzi l’indicazione “assistito da una cartella ipotecaria al portatore” contenuta nel contratto di mutuo del 27 giugno 1989 indica che i rapporti delle parti sulla cartella ipotecaria non sono mutati rispetto a quelli sanciti nel doc. A. La banca ha infatti continuato a detenere la cartella ipotecaria quale pegno manuale, atteso che nell’ipotesi contraria, quale estensore del doc. B, essa avrebbe precisato chiaramente che con la stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, acquisiva il diritto di proprietà sulla cartella ipotecaria originariamente detenuta in pegno manuale.\nNon avendo acquisito la proprietà della cartavalore doc. C, la banca non può procedere contro __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare.\nPur avverandosi l’appello fondato già per i sovraesposti motivi, è tuttavia opportuno rilevare, in via abbondanziale, che anche nell’ipotesi in cui agli atti vi fosse il solo doc. B, la conclusione non muterebbe: la formulazione ambigua, se presa a sé stante, “l’affidamento risulta assistito da una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in I rango la suddetta proprietà”, non potrebbe essere interpretata, per il principio in dubio contra stipulatorem (cfr. Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar 1986, n. 109 ad art. 1 CO e rif. ivi), se non nel senso inteso dall’escusso, ossia che la cartella ipotecaria è stata data in pegno manuale e non in proprietà."}