{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00080_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6975&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84dd520238efc78ea0814b6ebd9b3dd8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00080"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:33", "Checksum": "9148d739c1f68691f8e943c2366f7569", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravato __________, asseverando che “per realizzare il bene immobile gravato da una cartella ipotecaria, ossia il pegno immobiliare, bisogna realizzare il credito che è incorporato nella cartella ipotecaria medesima (quello portato dal titolo ipotecario). Nella domanda di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare va indicato quale titolo di credito la cartella ipotecaria, ritenuto che il debito in essa incorporato deve essere disdetto”. In concreto “il titolo di credito invocato dalla banca istante nel PE, nonché in sede di rigetto dell’opposizione e ritenuto dalla Pretore nel giudizio impugnato per accordare il rigetto provvisorio dell’opposizione non è la cartella ipotecaria” ma “é quello costituito dai documenti A e B”. La Pretore quindi “non poteva e non doveva accordare il rigetto dell’opposizione nel contesto di una procedura esecutiva promossa in via di realizzazione del pegno immobiliare, ritenendo quale titolo di credito atti diversi dalla cartella ipotecaria che grava il fondo di cui si chiede la realizzazione”.\nLa banca non sarebbe inoltre legittimata a chiedere la realizzazione del fondo gravato dalla cartella ipotecaria doc. C non avendo mai acquistato la proprietà del titolo.\nLa banca avrebbe dovuto dimostrare che al momento della conversione del credito di costruzione in mutuo ipotecario, essa acquistò anche la proprietà del titolo doc. C, cosa che non avrebbe “nemmeno affermato in causa”.\nF. Con osservazioni 3 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame con argomentazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.\nConsiderato\nin diritto:\n"}