{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00080_1995-08-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6975&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=37&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "84dd520238efc78ea0814b6ebd9b3dd8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00080"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:04:33", "Checksum": "9148d739c1f68691f8e943c2366f7569", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 14.1995.00080\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n7 agosto 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 giugno 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n__________ Lugano patr. dall'avv. __________ |\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/21 giugno 1993 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24/25 agosto 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è limitatamente ammessa, di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ è respinta in via provvisoria per Fr. 318’975.-- oltre interessi del 6.5 % su Fr. 288’000.-- dal 21 gennaio 1993.\n2. La tassa di Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 400.-- a titolo di ripetibili.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 30 agosto 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall'escusso che con atto 30 agosto 1994 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 3 ottobre 1994 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 30 agosto 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno immobiliare del 16/21 giugno 1993 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 319’695.-- oltre accessori, indicando quale titolo di credito: “mutuo ipotecario di Fr. 300’000.-- concesso al debitore in data 27.6.1989, disdettato il 21.1.1993 con effetto immediato ed assistito da cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.--, iscritta il 20.12.1988 al doc. __________ e gravante in I grado la part. __________ RFD di __________ Interessi al 7.5 % dal 31.12.92 al 30.3.93”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso sia contro il credito che contro il diritto di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalle parti il 27 giugno 1989 (doc. B), che ha consolidato un credito di costruzione di pari importo concesso il 9 maggio 1988 (doc. A), con il quale la __________ ha concesso all’escusso un credito di Fr. 300’000.--, “assistito da una cartella ipotecaria al portatore” di pari importo gravante in I grado la part. n. __________ RFD di __________ (doc. C). Nel contratto di mutuo gli interessi sono stati fissati al 6 1/2%.\nLa procedente produce pure quali doc. D e F gli scritti 21 gennaio 1993 con i quali ha disdetto il contratto di mutuo ipotecario con effetto immediato rispettivamente la cartella ipotecaria per il 21 aprile 1993.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, asseverando che la banca, detenendo la cartella ipotecaria in pegno manuale, non può promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. La cartavalore fu infatti consegnata in pegno manuale con la concessione del credito di costruzione. “In seguito, quando quel credito di costruzione fu convertito in mutuo ipotecario, la banca continuò a detenere la cartella ipotecaria semplicemente in pegno” e non in proprietà. __________ contesta pure di essere debitore della procedente.\nL’istante riduce il credito per il quale è richiesto il rigetto dell’opposizione all’importo capitale di Fr. 288’000.-- oltre agli accessori.\nD. Con sentenza 24/25 agosto 1994 la Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF”.\nLa giudice di prime cure rileva “che il contratto di credito di costruzione menziona quale garanzia la costituzione in pegno di una cartella ipotecaria al portatore di Fr. 300’000.-- gravante in I rango il mapp. n. __________ del Comune di __________ mentre nel contratto di mutuo ipotecario l’affidamento risulta assistito da una cartella ipotecaria al portatore gravante la suddetta proprietà, in nostre mani”. Dal contratto di credito di costruzione si evince che la cartella ipotecaria era stata trasferita alla procedente quale pegno manuale. Ciò non vale per il contratto di mutuo ipotecario, atteso che esso non contiene alcuna indicazione dalla quale si possa concludere che la cartella ipotecaria sia stata consegnata alla banca quale pegno manuale."}