al 31 dicembre è esigibile. Infatti secondo i punti 5a) e g) delle condizioni generali, alla banca, in caso di ritardo nel pagamento di due rate di interessi o di ammortamento o se i beni ipotecati dovessero formare oggetto di esecuzione, è concessa la possibilità di chiedere l’immediato rimborso del capitale mutuato anche senza preavviso né costituzione in mora. Con lettera raccomandata 7 dicembre 1993 (doc. F) la __________, con la motivazione che il mutuatario era in ritardo col pagamento di almeno due rate di interessi e che, inoltre, le quote di PPP del fondo base part. n. __________ di __________ erano state pignorate, ha disdetto il credito per il 17 dicembre 1993.