B il rapporto contrattuale intercorso tra le parti -segnatamente per quanto riguarda le scadenze di pagamento degli interessi e degli ammortamenti, le commissioni di ritardo e, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la durata, i termini di preavviso e le scadenze di disdetta, i casi in cui alla banca é consentito chiedere l’immediato rimborso del capitale mutuato- precisa il doc. B e rappresenta quindi norma speciale rispetto a quanto previsto nel contratto di mutuo ipotecario 24/29 gennaio 1991. Il rinvio alle condizioni generali per mutui ipotecari contenuto nel doc. B determina la preminenza del doc.