infatti la data di sottoscrizione, la somma mutuata, il tasso d’interesse e l’ammortamento previsti nei due atti corrispondono. In siffatte circostanze il doc. G, regolando più dettagliatamente rispetto al doc. B il rapporto contrattuale intercorso tra le parti -segnatamente per quanto riguarda le scadenze di pagamento degli interessi e degli ammortamenti, le commissioni di ritardo e, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la durata, i termini di preavviso e le scadenze di disdetta, i casi in cui alla banca é consentito chiedere l’immediato rimborso del capitale mutuato- precisa il doc.