G non possono quindi essere ritenute applicabili”. Per l’appellante, anche nell’ipotesi in cui dette clausole fossero applicabili, le facoltà di disdetta previste nell’art. 5 del doc. G si riferiscono al caso di un mutuo concesso per tempo indeterminato, e al contrario nulla dicono, e non appaiono perciò direttamente applicabili, al caso in esame ove la durata era determinata”. aa) Nel contratto di mutuo ipotecario 24 gennaio 1991 (doc. B), sottoscritto dall’escusso il 29 gennaio 1991, é prevista una durata fissa di 50 anni: