73’016.95 (come risulta dagli estratti conto doc. J), atteso che l’escusso non ha provato e nemmeno sostenuto di aver già corrisposto alla banca questi interessi. b) L’escusso ha argomentato che in concreto “non è dato il requisito dell’esigibilità al momento della domanda di esecuzione”, perché il mutuo prevede una durata determinata di 50 anni. La disdetta doc. C, fondata sul punto 5 del doc. G, non sarebbe valida poiché nel doc. B “non si fa alcun riferimento al doc. G che “si riferisce ad altra cosa”. Le clausole sulla facoltà di disdetta straordinaria contenute nel doc. G non possono quindi essere ritenute applicabili”.