CEF 19 giugno 1990 in re J./W.SA). e) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione solo per crediti già esigibili al momento dell’invio della domanda d’esecuzione (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 347). 3. La domanda di rigetto dell’opposizione, oltre che sul contratto di mutuo ipotecario 24/29 gennaio 1991 indicato nel PE quale titolo di credito (doc. B), si basa pure sulla dichiarazione 29 gennaio 1991 (doc. G), nella quale, su un formulario in parte prestampato e in parte completato secondo le concrete necessità, l’escusso ha confermato la ricezione dell’importo di Fr. 460’000.--.