18’400.--. Nell’ambito di questo margine il Giudice del rigetto può scegliere l’indennità equa. L’appellante chiede pertanto che “nella commisurazione dell’indennità dovuta questa Camera abbia a confermare il suo originario orientamento giurisprudenziale, secondo il quale tale indennità deve corrispondere perlomeno al minimo della TOA (ossia a Fr. 2’300.--), sempre che la parte vincente sia rappresentata da un avvocato”. F. Con osservazioni 24 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “il contratto di mutuo doc.