G si riferiscono al caso di un mutuo concesso per tempo indeterminato, e al contrario nulla dicono, e non appaiono perciò direttamente applicabili, al caso in esame ove la durata era determinata”. Anche se si ammettesse “che in un mutuo a durata determinata, il creditore abbia la facoltà di dare una disdetta straordinaria in caso d’inesecuzione, fondandosi sulla parte generale del codice delle obbligazioni e quindi in particolare sull’art. 107 CO ... nel caso in esame non risulta che la disdetta doc. C sia stata preceduta dalla regolare diffida ex art. 107 CO”. Neppure il doc.