B “non si fa alcun riferimento al doc. G che “si riferisce ad altra cosa, e non vi è perciò identità tra il credito ed il pegno fatto valere ed il credito ed il pegno menzionato nel doc. B. Le clausole sulla facoltà di disdetta straordinaria contenute nel doc. G non possono quindi essere ritenute applicabili” anche al doc. B. Anche nell’ipotesi in cui dette clausole fossero applicabili, “le facoltà di disdetta previste nell’art. 5 del doc. G si riferiscono al caso di un mutuo concesso per tempo indeterminato, e al contrario nulla dicono, e non appaiono perciò direttamente applicabili, al caso in esame ove la durata era determinata”.