Con sentenza 8/9 settembre 1994 il Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF. Per il Pretore “l’esigibilità del credito in esecuzione risulta dal pto 5 del doc. G, posteriore in data sia al doc. A (del 9.10.1986) che al doc. B (del 24.1.1991)”. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente __________ asseverando che determinante per concedere il rigetto è che il “credito riconosciuto fosse esigibile già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione”.