Relativamente all’importo di Fr. 73’016.95 fatto valere dalla procedente a titolo di interessi mancherebbe “quella liquidità indispensabile per ottenere il rigetto, non essendovi agli atti un conteggio di interessi controfirmato dal debitore”. In replica l’istante rileva, in merito all’eccezione di inesigibilità sollevata dall’escusso che “il doc. G che prevede termini di disdetta ben precisi è posteriore in data al doc. B che risulta pertanto superato sotto questo profilo”. D. Con sentenza 8/9 settembre 1994 il Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.