B”, perché il doc. G tratterebbe un mutuo ipotecario di durata indeterminata da costituire con atto notarile separato e garantito da pegno immobiliare mentre “la presente procedura si fonda su un credito garantito da pegno manuale e di durata determinata come al doc. B”. Siffatta carenza di identità condurrebbe alla reiezione dell’istanza. Il doc. B poi non varrebbe quale titolo di rigetto perché il credito non sarebbe esigibile, atteso che esso prevede una durata fissa di 50 anni. Relativamente all’importo di Fr.