La procedente produce pure quale doc. F lo scritto 7 dicembre 1993, con il quale ha disdetto il contratto di mutuo ipotecario per il 17 dicembre 1993 e quale doc. G le condizioni generali per mutui ipotecari, sottoscritte dal debitore il 29 gennaio 1991. C. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, rilevando che in concreto non vi sarebbe sufficiente titolo di rigetto né per il credito né per il pegno. Il doc. G non sarebbe “titolo sufficiente non essendovi identità tra il credito ed il pegno ivi contenuto ed il credito ed il pegno fatti valere con il PE, che si riferisce chiaramente unicamente al doc. B”, perché il doc.