dallo studio legale __________ | tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/24 gennaio 1994 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8/9 settembre 1994 ha così deciso: “1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo indicato è respinta in via provvisoria sia per quanto concerne il credito che per il pegno. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico del convenuto, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte Fr. 200.-- di indennità.