{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00079_1995-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6976&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fb58cf189fc6b8e9f8309b066e1e66a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00079"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:05", "Checksum": "a1951632aae8d649ff292c0a038de7bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.\na) Come visto, la procedente fonda le sue pretese sul contratto di mutuo ipotecario 24/29 gennaio 1991 (doc. B) e sulla dichiarazione 29 gennaio 1991 (doc. G).\nIl contratto di mutuo scritto doc. B, non essendo assoggettato ad alcuna forma particolare, costituisce riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per la somma mutuata oltre agli accessori. Il trasferimento del capitale a __________ non è contestato ed è provato, oltre che dal G nel quale l’escusso riconosce espressamente di aver ricevuto l’importo di Fr. 460’000.--, dalle cartelle ipotecarie detenute dalla procedente.\nAnche il doc. G costituisce un riconoscimento di debito da parte dell’escusso nel senso dei precedenti considerandi per il versamento di Fr. 460’000.-- oltre accessori.\nIn principio i doc. B e G permettono quindi, unitamente alle quattro cartelle ipotecarie doc. C detenute in pegno manuale dalla banca, di rigettare l’opposizione in via provvisoria, sia per quanto riguarda il credito che il pegno manuale, per l’importo posto in esecuzione, ossia per il capitale di Fr. 460’000.-- oltre interessi al 6 % dal 17 dicembre 1993 e per gli interessi arretrati al 17 dicembre 1993 di Fr. 73’016.95 (come risulta dagli estratti conto doc. J), atteso che l’escusso non ha provato e nemmeno sostenuto di aver già corrisposto alla banca questi interessi.\nb) L’escusso ha argomentato che in concreto “non è dato il requisito dell’esigibilità al momento della domanda di esecuzione”, perché il mutuo prevede una durata determinata di 50 anni. La disdetta doc. C, fondata sul punto 5 del doc. G, non sarebbe valida poiché nel doc. B “non si fa alcun riferimento al doc. G che “si riferisce ad altra cosa”. Le clausole sulla facoltà di disdetta straordinaria contenute nel doc. G non possono quindi essere ritenute applicabili”. Per l’appellante, anche nell’ipotesi in cui dette clausole fossero applicabili, le facoltà di disdetta previste nell’art. 5 del doc. G si riferiscono al caso di un mutuo concesso per tempo indeterminato, e al contrario nulla dicono, e non appaiono perciò direttamente applicabili, al caso in esame ove la durata era determinata”.\naa) Nel contratto di mutuo ipotecario 24 gennaio 1991 (doc. B), sottoscritto dall’escusso il 29 gennaio 1991, é prevista una durata fissa di 50 anni: in esso le parti hanno espressamente evidenziato che “fanno inoltre stato le condizioni generali per mutui ipotecari, qui allegate, che vi preghiamo di ritornarci debitamente sottoscritte e datate”. Il 29 gennaio 1991, quindi lo stesso giorno in cui ha firmato il doc. B, __________ ha sottoscritto la dichiarazione di cui al doc. G, che costituisce, a non averne dubbio, le “condizioni generali per mutui ipotecari” cui viene fatto espresso riferimento nel doc. B: infatti la data di sottoscrizione, la somma mutuata, il tasso d’interesse e l’ammortamento previsti nei due atti corrispondono. In siffatte circostanze il doc. G, regolando più dettagliatamente rispetto al doc. B il rapporto contrattuale intercorso tra le parti -segnatamente per quanto riguarda le scadenze di pagamento degli interessi e degli ammortamenti, le commissioni di ritardo e, per quanto di rilevanza nella fattispecie, la durata, i termini di preavviso e le scadenze di disdetta, i casi in cui alla banca é consentito chiedere l’immediato rimborso del capitale mutuato- precisa il doc. B e rappresenta quindi norma speciale rispetto a quanto previsto nel contratto di mutuo ipotecario 24/29 gennaio 1991. Il rinvio alle condizioni generali per mutui ipotecari contenuto nel doc. B determina la preminenza del doc. G per quanto riguarda la durata del mutuo, i termini di preavviso, le scadenze di disdetta e la possibilità della banca di richiedere l’immediato rimborso del mutuo, ritenuto anche che la durata di 50 anni prevista nel doc. B è intesa relativamente agli ammortamenti di Fr. 4’600.-- semestrali che avrebbero in tale lasso di tempo portato all’estinzione del debito dell’_________\nbb) Il credito di Fr. 460’000.-- con scadenza degli interessi al 30 giugno risp. al 31 dicembre è esigibile. Infatti secondo i punti 5a) e g) delle condizioni generali, alla banca, in caso di ritardo nel pagamento di due rate di interessi o di ammortamento o se i beni ipotecati dovessero formare oggetto di esecuzione, è concessa la possibilità di chiedere l’immediato rimborso del capitale mutuato anche senza preavviso né costituzione in mora. Con lettera raccomandata 7 dicembre 1993 (doc. F) la __________, con la motivazione che il mutuatario era in ritardo col pagamento di almeno due rate di interessi e che, inoltre, le quote di PPP del fondo base part. n. __________ di __________ erano state pignorate, ha disdetto il credito per il 17 dicembre 1993. Dagli estratti conto doc. J risulta al 17 dicembre 1993 un saldo a favore di __________ per interessi arretrati di Fr. 73’016.95, per cui il ritardo dell’appellante nel pagamento di due rate di interessi ipotecari è dimostrato e la disdetta giustificata secondo le condizioni generali (doc. G punto 5a). La disdetta appare pure giustificata secondo il punto 5 g) del doc. G, atteso che dal doc. E risulta che il 1. settembre 1993 tutte le quote di PPP del fondo base part. n. __________ di __________ sono state pignorate.\nNon avendo pertanto l’escusso reso verosimile l’eccezione di inesigibilità della pretesa posta in esecuzione, il rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciato dal primo giudice è giustificato.\n5. Visto l’esito del gravame, divenuta priva di oggetto è la censura dell’__________ contro l’indennità assegnata dal giudice di prime cure alla parte vincente, ritenuto che con siffatta censura l’appellante ha chiesto un aumento dell’indennità nell’ipotesi a lui favorevole che l’istanza di rigetto dell’opposizione sarebbe stata respinta."}