{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00079_1995-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6976&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fb58cf189fc6b8e9f8309b066e1e66a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00079"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:05", "Checksum": "a1951632aae8d649ff292c0a038de7bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente __________ asseverando che determinante per concedere il rigetto è che il “credito riconosciuto fosse esigibile già al momento dell’invio della domanda d’esecuzione”. Sebbene l’escusso non contesti che il capitale sia stato trasferito al mutuatario, in concreto “non è dato il requisito dell’esigibilità al momento della domanda di esecuzione”, “perché il mutuo in questione prevedeva una durata determinata di 50 anni”. La disdetta doc. F, fondata sul punto 5 del doc. G, non sarebbe valida poiché nel doc. B “non si fa alcun riferimento al doc. G che “si riferisce ad altra cosa, e non vi è perciò identità tra il credito ed il pegno fatto valere ed il credito ed il pegno menzionato nel doc. B. Le clausole sulla facoltà di disdetta straordinaria contenute nel doc. G non possono quindi essere ritenute applicabili” anche al doc. B. Anche nell’ipotesi in cui dette clausole fossero applicabili, “le facoltà di disdetta previste nell’art. 5 del doc. G si riferiscono al caso di un mutuo concesso per tempo indeterminato, e al contrario nulla dicono, e non appaiono perciò direttamente applicabili, al caso in esame ove la durata era determinata”.\nAnche se si ammettesse “che in un mutuo a durata determinata, il creditore abbia la facoltà di dare una disdetta straordinaria in caso d’inesecuzione, fondandosi sulla parte generale del codice delle obbligazioni e quindi in particolare sull’art. 107 CO ... nel caso in esame non risulta che la disdetta doc. C sia stata preceduta dalla regolare diffida ex art. 107 CO”.\nNeppure il doc. G, che verte su di un mutuo garantito da pegno immobiliare, da costituire con atto notarile separato, per un credito di durata indeterminata, è valido titolo di rigetto, non essendovi identità tra questo titolo e quello indicato nel precetto esecutivo alla base dell’esecuzione, atteso che la “procedura si fonda su di un credito garantito da pegno manuale, di durata determinata, il PE indicando altresì esplicitamente quale titolo il doc. B”.\nNell’ipotesi che il doc. G dovesse essere ritenuto rilevante, l’appellante osserva che non vi sarebbe identità tra il pegno ivi riconosciuto ed il pegno fatto valere con il PE, perché col doc. G si indica chiaramente che la garanzia era costituita da ipoteca e quindi da pegno immobiliare mentre la presente esecuzione è in via di realizzazione di un pegno manuale. Ciò significa che non vi sarebbe riconoscimento di pegno, atto ad ottenere il rigetto dell’opposizione diretta contro il pegno.\nNel caso in esame, in base alla TOA l’onorario per il rigetto in prima istanza può variare da un minimo di Fr. 2’300.-- ad un massimo di Fr. 18’400.--. Nell’ambito di questo margine il Giudice del rigetto può scegliere l’indennità equa. L’appellante chiede pertanto che “nella commisurazione dell’indennità dovuta questa Camera abbia a confermare il suo originario orientamento giurisprudenziale, secondo il quale tale indennità deve corrispondere perlomeno al minimo della TOA (ossia a Fr. 2’300.--), sempre che la parte vincente sia rappresentata da un avvocato”.\nF. Con osservazioni 24 ottobre 1994 l’appellata ha resistito al gravame argomentando che “il contratto di mutuo doc. B richiama chiaramente un documento denominato “Condizioni generali per mutui ipotecari” che l’appellante era pregato di sottoscrivere assieme al contratto di mutuo”. Le condizioni generali (doc. G) non costituiscono un documento astratto, avente un’esistenza autonoma, ma al contrario fanno integralmente parte del contratto di mutuo 24.01.1991, come si evince dal fatto che la somma mutuata, i tassi applicati, l’ammortamento annuale da effettuare, le garanzie descritte sono identici e dal fatto che sia il doc. B che il doc. G sono stati firmati in data 29.01.1991.\nA mente dell’appellata il fondo gravato e l’importo del gravame menzionato nei doc. B e G si ricoprono. Il doc. G parla di ipoteca e non di cartelle ipotecarie ma non si può ritenere che non vi via identità tra il doc. B ed il doc. G per questo semplice fatto, atteso che essendo il doc. G delle Condizioni generali che vanno integrate nei contratti di mutuo ipotecario, si parla di ipoteca genericamente, di modo da poter coprire anche garanzie costituite sotto forma di cartelle ipotecarie.\nPer l’appellata “il titolo prodotto agli atti e sul quale è basata l’istanza di rigetto dell’opposizione è identico a quello menzionato nel PE poiché si tratta del doc. B del quale fa parte integrante il doc. G”.\nConsiderato\nin diritto:\n1.\na) La specie d’esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare; tra le sue peculiarità rientra, per quanto qui di rilievo, anche quella di interporre due opposizioni (art. 85 cpv. 1 RFF, che secondo la DTF 57 II 26 vale anche per il pegno mobiliare; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 33 m. 11):\na) contro il credito;\nb) contro l’esistenza di un diritto di pegno.\nb) Salvo menzione espressa, l’opposizione è presunta diretta solo contro il credito e non contro l’esistenza di un diritto di pegno (art. 85 cpv. 1 RFF). Costituisce menzione espressa ad es. la formulazione “Erhebe Rechtsvorschlag mangels Pfandrechts” oppure “Pfandrecht bestritten” (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 11).\nc) L’escusso ha interposto opposizione sia contro il credito che contro l’esistenza del pegno mobiliare.\nL’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se entrambe le opposizioni saranno state rigettate (cfr. Amonn, op. cit., § 33 m. 13).\n"}