{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00079_1995-06-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6976&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6fb58cf189fc6b8e9f8309b066e1e66a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00079"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:05", "Checksum": "a1951632aae8d649ff292c0a038de7bc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.06.1995 14.1995.00079\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n26 giugno 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta,\npresidente\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 marzo 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/24 gennaio 1994 dell’UE di Lugano;\nsulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 8/9 settembre 1994 ha così deciso:\n“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo indicato è respinta in via provvisoria sia per quanto concerne il credito che per il pegno.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 200.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico del convenuto, a cui è fatto obbligo di versare alla controparte Fr. 200.-- di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 22 settembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre con osservazioni 24 ottobre 1994 la parte appellata ha resistito al gravame, protestate spese e ripetibili;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 22 settembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA. Con PE n. __________ in via di realizzazione d’un pegno manuale del 3/24 gennaio 1994 dell’UE di Lugano __________ (in seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di complessivi Fr. 533’016.95 oltre interessi al 6 % dal 17 dicembre 1993 su Fr. 460’000.--, indicando quale titolo di credito: “mutuo ipotecario di originari Fr. 450’000.-- concesso al debitore in data 9.10.1986, aumentato a Fr. 460’000.--, il 24.1.1991, disdettato il 7.12.1993 per il 17.12.1993 ed assistito dai seguenti titoli ipotecari:\n- cartella ipotecaria al portatore di Fr. 100’000.--, iscritta il 21.9.1987 al doc. __________ e gravante in I grado la PPP __________ part. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore;\n- cartella ipotecaria al portatore di Fr. 130’000.--, iscritta il 21.9.1987 al doc. __________ e gravante in I grado la PPP __________ part. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore;\n- cartella ipotecaria al portatore di Fr. 130’000.--, iscritta il 21.9.1987 al doc. __________ e gravante in I grado la PPP __________ part. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore;\n- cartella ipotecaria al portatore di Fr. 100’000.--, iscritta il 21.9.1987 al doc. __________ e gravante in I grado la PPP __________ part. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso sia contro il credito che contro il diritto di pegno (doc. 1), la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.\nB. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di mutuo ipotecario datato 24 gennaio 1991 ma sottoscritto dall’escusso il 29 gennaio successivo (doc. B), in sostituzione di uno pattuito in precedenza (doc. A), con il quale la __________ ha concesso all’escusso un credito di Fr. 460’000.--, garantito da quattro cartelle ipotecarie di pari importo. Gli interessi sono stati fissati al 7 1/4% su Fr. 414’000.-- e all’8 3/4 % sull’eccedenza.\nLa procedente produce pure quale doc. F lo scritto 7 dicembre 1993, con il quale ha disdetto il contratto di mutuo ipotecario per il 17 dicembre 1993 e quale doc. G le condizioni generali per mutui ipotecari, sottoscritte dal debitore il 29 gennaio 1991.\nC. All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istanza, rilevando che in concreto non vi sarebbe sufficiente titolo di rigetto né per il credito né per il pegno.\nIl doc. G non sarebbe “titolo sufficiente non essendovi identità tra il credito ed il pegno ivi contenuto ed il credito ed il pegno fatti valere con il PE, che si riferisce chiaramente unicamente al doc. B”, perché il doc. G tratterebbe un mutuo ipotecario di durata indeterminata da costituire con atto notarile separato e garantito da pegno immobiliare mentre “la presente procedura si fonda su un credito garantito da pegno manuale e di durata determinata come al doc. B”. Siffatta carenza di identità condurrebbe alla reiezione dell’istanza.\nIl doc. B poi non varrebbe quale titolo di rigetto perché il credito non sarebbe esigibile, atteso che esso prevede una durata fissa di 50 anni.\nRelativamente all’importo di Fr. 73’016.95 fatto valere dalla procedente a titolo di interessi mancherebbe “quella liquidità indispensabile per ottenere il rigetto, non essendovi agli atti un conteggio di interessi controfirmato dal debitore”.\nIn replica l’istante rileva, in merito all’eccezione di inesigibilità sollevata dall’escusso che “il doc. G che prevede termini di disdetta ben precisi è posteriore in data al doc. B che risulta pertanto superato sotto questo profilo”.\nD. Con sentenza 8/9 settembre 1994 il Pretore di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza, argomentando che la documentazione prodotta costituisce riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF.\nPer il Pretore “l’esigibilità del credito in esecuzione risulta dal pto 5 del doc. G, posteriore in data sia al doc. A (del 9.10.1986) che al doc. B (del 24.1.1991)”."}