L’importo richiesto era inoltre alla presentazione della domanda di esecuzione da tempo esigibile. Ne consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è agli atti un valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di principio, il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di Fr. 72’257.75 oltre accessori. 4. L’escussa assevera che non tutti i contratti di compravendita risultano sottoscritti da ambo le parti, che essi non risultano emessi dalla parte procedente e che non vi sarebbe “identità tra la società appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dalla __________ ”.