I contratti di compravendita del 21 luglio 1993 (doc. E-I) sono stati sottoscritti dall’acquirente e contengono tutti gli essentialia negotii caratteristici di siffatta forma contrattuale. Pure realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. E-I ha prodotto le fatture relative alla fornitura delle autovetture acquistate e che l’escussa mai ha contestato, nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, l’avvenuta fornitura di quanto acquistato. L’importo richiesto era inoltre alla presentazione della domanda di esecuzione da tempo esigibile.