Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37). Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) col creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). 2.