L/D1), non vi sarebbe invece riconoscimento di debito. Il Pretore ha riconosciuto interessi di mora a decorrere dal 10 febbraio 1994 al tasso del 7.25 % conformemente al tasso di sconto in vigore a quell’epoca. E. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che non tutti i contratti di compravendita prodotti risultano sottoscritti da ambo le parti ed inoltre essi non risultano emessi dalla parte procedente. A mente dell’appellante non vi sarebbe inoltre “identità tra la società appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dalla __________”.