L’istanza è parzialmente accolta. § Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 72’257.75 oltre interessi al 7.25 % a partire dal 10 febbraio 1994 e Fr. 208.-- di spese esecutive. 2. Le spese, con una tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per 1/4 e sono poste a carico della convenuta per 3/4. __________ rifonderà inoltre all’istante Fr. 800.-- a titolo di indennità.” Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 2 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;