{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00078_1995-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6981&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=41&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0895c20c6035b6d9bd945b52b182c3ef"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["14.1995.00078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 14.1995.00078"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:55:11", "Checksum": "9ba365e8a227e8e4c2971e929b3bbbb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 14.1995.00078\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n1.\na) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). Anche un contratto può costituire in linea di principio riconoscimento di debito, ritenuto l’ossequio delle peculiarità del caso di specie.\nb) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di disporre del credito (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 p. 37).\nIl giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d’appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore ed il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) col creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).\n2. Il contratto di vendita costituisce riconoscimento di debito per il pagamento del prezzo, quando cumulativamente sono adempiuti i seguenti requisiti:\na) vi è contratto di compravendita (con gli essentialia negotii) sottoscritto dal compratore;\nb) è stata fornita la prova documentale dell’avvenuta consegna della merce (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e 72);\nc) il prezzo è esigibile nel momento in cui è stata presentata la domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, op. cit., § 71 I e § 14).\n3. Nel caso di specie sono adempiuti tutti i presupposti del considerando 2.\nI contratti di compravendita del 21 luglio 1993 (doc. E-I) sono stati sottoscritti dall’acquirente e contengono tutti gli essentialia negotii caratteristici di siffatta forma contrattuale.\nPure realizzato è il secondo presupposto, visto che l’istante sub doc. E-I ha prodotto le fatture relative alla fornitura delle autovetture acquistate e che l’escussa mai ha contestato, nemmeno nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione, l’avvenuta fornitura di quanto acquistato.\nL’importo richiesto era inoltre alla presentazione della domanda di esecuzione da tempo esigibile.\nNe consegue che, essendo adempiuti tutti i presupposti richiesti dalla legge, vi è agli atti un valido riconoscimento di debito legittimante, in linea di principio, il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’importo di Fr. 72’257.75 oltre accessori.\n4. L’escussa assevera che non tutti i contratti di compravendita risultano sottoscritti da ambo le parti, che essi non risultano emessi dalla parte procedente e che non vi sarebbe “identità tra la società appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dalla __________ ”.\nCome risulta dall’estratto del Registro di commercio di __________ dell’8 luglio 1993 (doc. A), la __________ aveva a tale data già cambiato la propria ragione sociale in __________. Orbene i contratti di compravendita doc. E-I sono stati tutti sottoscritti il 21 luglio 1993, quando la __________ aveva già cambiato la propria ragione sociale. Inoltre tutti i contratti in questione sono stati sottoscritti da __________ quale parte venditrice e quindi beneficiaria del riconoscimento di debito. La discordanza tra quanto riportato nella carta intestata dei contratti di compravendita e delle fatture è, nella concreta fattispecie, del tutto irrilevante: dai contratti di compravendita agli atti risulta quale venditrice e quindi creditrice dell’importo per il quale il primo giudice ha rigettato l’opposizione la __________. Infine non va neppure disatteso che sulla base della documentazione prodotta la __________ ha dimostrato di ritenere quale creditrice la __________ alla quale si è espressamente riferita nello scritto trasmessole il 21 gennaio 1994 (doc. G1).\nNe consegue che il rigetto dell’opposizione pronunciato dal primo giudice merita conferma.\n5. L’appello 2 novembre 1994 della __________ è respinto.\nTassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF). In seconda sede non si assegnano indennità a __________, non avendo la parte appellata presentato osservazioni.\nPer questi motivi,\nrichiamato l’art. 82 cpv. 1 LEF\nPronuncia:\n1. L’appello 2 novembre 1994 della __________, è respinto.\n2. La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________. Non si assegnano indennità.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura di Locarno-Città.\nPer la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}