{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1995-00078_1995-05-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6981&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0895c20c6035b6d9bd945b52b182c3ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1995.00078"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 14.1995.00078"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:17", "Checksum": "fc156dcf4fb26daf4764cee0aa527beb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 14.1995.00078\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n23 maggio 1995/C/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 giugno 1994 da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\ntendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di Locarno;\nsulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 26/27 ottobre 1994 ha così pronunciato:\n“1. L’istanza è parzialmente accolta.\n§ Di conseguenza l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è respinta per Fr. 72’257.75 oltre interessi al 7.25 % a partire dal 10 febbraio 1994 e Fr. 208.-- di spese esecutive.\n2. Le spese, con una tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, restano a suo carico per 1/4 e sono poste a carico della convenuta per 3/4.\n__________ rifonderà inoltre all’istante Fr. 800.-- a titolo di indennità.”\nDecisione tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 2 novembre 1994 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;\nmentre l’appellata non ha presentato osservazioni;\nesaminati atti e documenti,\nposti i seguenti\npunti di giudizio\n1. Deve essere accolta l’appellazione 2 novembre 1994 __________?\n2. Tassa di giustizia e indennità.\nRitenuto\nin fatto:\nA.Con PE n. __________ dell’11 marzo/18 aprile 1994 dell’UEF di Locarno __________ (in seguito: __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 121’714.65 oltre interessi al 12 % dal 10 febbraio 1994, indicando quale titolo di credito: “Factures et NC nos __________”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore limitatamente a Fr. 99’062.80 oltre agli accessori, perché nel frattempo l’escussa ha pagato la fattura n. __________.\nB. La procedente fonda la propria pretesa su cinque contratti di compravendita mobiliare sottoscritti dall’escusso il 21 luglio 1993 e sulle relative fatture (doc. E, F, G, H, I) nonché su varie altre fatture emesse tra il 28 settembre 1993 e il 28 marzo 1994 (doc. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A1, B1, C1, D1).\nC. All’udienza di contraddittorio __________ ha argomentato che agli atti non vi è un valido riconoscimento di debito che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione, perché “l’importo posto in esecuzione non è determinabile con il rigore richiesto dalla LEF”.\nA mente dell’escussa non vi sarebbe “identità tra la società istante e le fatture versate agli atti”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dall’istante”.\nL’escussa contesta inoltre il tasso d’interesse del 12 % richiesto col PE.\nD. Con sentenza 26/27 ottobre 1994 il Pretore di Locarno-Città ha parzialmente accolto l’istanza argomentando che i contratti di compravendita doc. E-I “sono tutti stati sottoscritti non già dalla __________, bensì dalla __________ ”. A mente del Pretore è irrilevante che la carta sulla quale sono stati stesi i contratti porti l’intestazione della __________, perché “le compravendite recano la data del 21 luglio 1993, periodo in cui -come evincibile dall’estratto del registro di commercio di __________ (doc. A)- la __________ aveva regolarmente cambiato la propria ragione sociale in __________ ”. I contratti di compravendita doc. E-I costituiscono dunque un valido riconoscimento di debito per l’importo di Fr. 72’257.75 per le cinque autovetture impagate “non avendo la convenuta contestato di aver ricevuto i veicoli ed essendo con ciò dimostrato l’adempimento da parte dell’istante dei contratti bilaterali di compravendita”.\nPer la rimanenza di Fr. 26’805.05, che si riferisce a determinate fatture emesse dall’istante per la fornitura di pezzi di ricambio (doc. L/D1), non vi sarebbe invece riconoscimento di debito.\nIl Pretore ha riconosciuto interessi di mora a decorrere dal 10 febbraio 1994 al tasso del 7.25 % conformemente al tasso di sconto in vigore a quell’epoca.\nE. Contro il giudizio pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa, asseverando che non tutti i contratti di compravendita prodotti risultano sottoscritti da ambo le parti ed inoltre essi non risultano emessi dalla parte procedente.\nA mente dell’appellante non vi sarebbe inoltre “identità tra la società appellata e le fatture prodotte”, perché “la maggior parte di queste risultano emesse dalla __________ e non dalla __________”. Neppure tutti i contratti di compravendita sono stati sottoscritti dalla procedente: “infatti numerosi contratti portano una data precedente al presunto cambiamento di ragione sociale della __________ e quindi ci si domanda come abbia potuto sottoscriverli la ditta qui appellata”.\nConsiderato\nin diritto:\n"}