La parte creditrice ha omesso di chiarire, con il rigore richiesto dalla nozione di riconoscimento di debito, tutti gli elementi suscettibili di dimostrare la consistenza del proprio assunto, limitandosi a produrre sub doc. B un plico di copie di fatture e copie di bollettini di consegna, peraltro nemmeno indicati partitamente, a prescindere dalle due lettere di cui già si è detto. Non spetta ai giudici di secondo grado effettuare approfondite ricerche nel copioso coacervo di documenti non specificati di cui al plico doc. B per sopperire alla palese carenza di diligenza probatoria di parte creditrice (cfr. in senso convergente Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 90 CPC). 5.