La documentazione prodotta (in particolare le fatture, i conteggi e gli altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare ed avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: un’indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (cfr. Cometta, op. cit., p. 339). La parte creditrice ha omesso di chiarire, con il rigore richiesto dalla nozione di riconoscimento di debito, tutti gli elementi suscettibili di dimostrare la consistenza del proprio assunto, limitandosi a produrre sub doc.