Contrariamente a quanto ritenuto dalla giudice di prime cure, le prove documentali prodotte dall’escussa per suffragare la sua eccezione liberatoria raggiungono il grado di verosimiglianza richiesto perché possa darsi sospensione dell’esecuzione con il pedissequo rinvio dell’istante all’azione ordinaria ex art. 79 LEF. Il fatto che la procedente a fronte delle affermazioni dell’escussa secondo cui “tutti i bollettini di consegna non indicano mai il prezzo unitario” non abbia sollevato contestazioni limitandosi a rilevare che “le fatture sono sempre state accettate visto che non vi sono mai state contestazioni”, depone inequivocabilmente a favore sia della presunzione di autenticità dei