Unica discrepanza tra i documenti prodotti in fotocopia e gli originali é che nei primi non è indicato il prezzo unitario e quindi, come visto sub 1d) non potrebbero costituire titolo di rigetto dell’opposizione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla giudice di prime cure, le prove documentali prodotte dall’escussa per suffragare la sua eccezione liberatoria raggiungono il grado di verosimiglianza richiesto perché possa darsi sospensione dell’esecuzione con il pedissequo rinvio dell’istante all’azione ordinaria ex art. 79 LEF.