I, Zurigo 1984, § 20 m. 5). Alle medesime condizioni siffatti documenti, se prodotti dalla parte escussa, possono costituire riscontri oggettivi atti a dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni dedotte in giudizio ex art. 82 cpv. 2 LEF. d) Nel caso di specie è indubbio, e nemmeno è stato contestato dalla procedente, che perlomeno tre dei quattro bollettini di consegna prodotti dall’appellante in fotocopia all’udienza di contraddittorio sub doc.