Per l’appellante “il Giudice di prime cure, in presenza di documenti discordanti, non avrebbe potuto pronunciare il rigetto dell’opposizione”. c) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338 e rif. ivi; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 20 m. 5).